LETTERA APERTA

Al Ministro della Salute Dott.ssa On. Giulia Grillo

La stampa locale ha dato in questi giorni notizia di una lettera con la quale il consigliere regionale Fabiano Amati invitava i Direttori Generali delle ASL pugliesi a osservare le disposizioni normative che richiedono la pubblicazione bimestrale dei dati di monitoraggio sui tempi di attesa in sanità e della contabilità analitica delle attività a pagamento. Il consigliere precisava che “La pubblicazione dei dati del bimestre maggio-giugno 2019 doveva avvenire entro e non oltre il 5 luglio” (adempimento che non si sarebbe verificato). E concludeva affermando che il problema delle liste di attesa risulta aggravato “da una collaudata tecnica elusiva delle norme vigenti che si alimenta proprio per la carenza di un sistema di monitoraggio continuo”.

Alla fine dello scorso anno avevamo appreso che il Ministero della Salute si era da tempo mosso per fare  approvare il nuovo Piano Nazionale per il Governo della Liste di Attesa (PNGLA) diventato poi il 21.2.2019 oggetto dell’Intesa con le Regioni che, fra le appropriate misure prescritte, includeva quella così riportata al punto 16: “in caso di superamento del rapporto tra attività in libera professione e in istituzionale sulle prestazioni erogate e/o di sforamento dei tempi di attesa massimi già individuati dalla Regione si attua il blocco della attività libero-professionale, fatta salva l’esecuzione delle prestazioni già prenotate”.

Il 14 marzo scorso il Consiglio Regionale di Puglia ha approvato la legge n. 13 avente ad oggetto “Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità – Primi provvedimenti” adottando il PN ma sorvolando sul punto riguardante le modalità di attuazione della sospensione dell’intramoenia.

Il 18 aprile scorso la Giunta Regionale di Puglia ha approvato il Piano Regionale (PR) di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) con il quale si è recepito il Piano Nazionale (PN) sulla stessa materia approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 21 febbraio 2019, frutto quindi di un accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni.

Il PN come il PR contiene la previsione della sospensione dell’attività intramoenia e la disciplina nel modo così precisato: “Qualora – a seguito del monitoraggio dei tempi d’attesa di cui innanzi – i volumi delle prestazioni erogate in regime istituzionale risultino inferiori a quelle erogate in regime di ALPI, ovvero si riscontri uno sforamento dei tempi di attesa massimi individuati dalla Regione, il Direttore generale procede alla sospensione dell’erogazione delle prestazioni in libera professione,  fatta salva l’esecuzione delle prestazioni già prenotate.”

Con nota datata 9 maggio 2019 inviata ai Presidenti delle Regioni, agli assessori alla sanità e ai direttori generali delle SSN il Segretario Generale ANAAO-ASSOMED dott. Carlo Palermo, sostenendo l’illegittimità delle misure di sospensione dell’attività libero-professionale in caso di notevole squilibrio fra i due tipi di intervento, si spingeva fino a prospettare “opportune iniziative legali a tutela dei diritti dei propri iscritti”.

Come abbiamo in una precedente nota fatto presente, abbiamo motivo di ritenere che le norme da tempo esistenti non hanno trovato alcuna attuazione dal momento che il disallineamento fra le due forme di erogazione per molte prestazioni continua a rimanere assai ampio in quasi tutte le parti d’Italia. Temiamo che la situazione pugliese sia emblematica di diffuse situazioni che rischiano di paralizzare i diritti dei cittadini più bisognosi. E a tale riguardo non sembra vano ricordare il contenuto dell’art. 120 della Costituzione per il quale “il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni” nei casi da tale norma indicati tra i quali quello così formulato: ”quando lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. E la stessa disposizione precisa poi che la legge deve definire le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi “siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di collaborazione”. Non vi è dubbio allora che il Governo possa sostituirsi agli organi della Regione non solo in ordine ad atti amministrativi ma anche ad atti di natura legislativa.

Signor Ministro, le Sue scelte sul problema delle liste di attesa avevano acceso molte speranze ma ora c’è il rischio che le logiche gattopardesche abbiano il sopravvento sugli intenti innovativi e riescano a fare in modo che le cose rimangano come prima. Il monitoraggio su quanto accade nel campo delle liste di attesa e la prospettazione o l’avvio dei poteri sostitutivi, ai quali dianzi si è fatto cenno, ci sembrano strumenti indispensabili per fare in modo che qualcosa di positivo e di concreto si avvii su un problema che tocca drammaticamente i diritti fondamentali alla vita e alla salute dei cittadini.

Restando in attesa di un cortese cenno di ricezione e di attenzione, La salutiamo distintamente.

Brindisi, 24 luglio 2019

FORUM AMBIENTE, SALUTE E SVILUPPO